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Fino al 2002, per effettuare i periodici tagliandi di verifica della propria auto senza PERDERE LA GARANZIA era necessario rivolgersi ESCLUSIVAMENTE ai concessionari ufficiali della casa costruttrice del veicolo, e lo stesso principio valeva per le riparazioni in garanzia. Dal 2002 questo scenario è profondamente cambiato, grazie all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n°1400/2002, conosciuto anche come "Decreto Monti" o "Regolamento Monti", dal nome di Mario Monti, allora commissario europeo che ne aveva promosso l'estensione.

Il regolamento (CE) n°1400/2002, per quanto riguarda l'ambito dei pezzi di ricambio, non è più in vigore dalla data del 1 giugno 2010, sostituito dal Regolamento (UE) N°461/2010 del 27 maggio 2010.

Tale Regolamento, come quello che sostituisce, comporta un vantaggio per gli automobilisti:

Favorendo la libera concorrenza si riesce ad offrire agli automobilisti una più ampia possibilità di scelta in termini di assistenza e ricambi, permettendo loro di valutare alternative diverse e di rivolgersi quindi all'officina che loro stessi ritengono più conveniente o comunque più vicina alle loro esigenze.

Concretamente, l'innovazione più immediata che origina da questa nuova regolamentazione è che il "vincolo" con le case costruttrici, di cui si accennava prima, decade: per poter usufruire della garanzia del proprio veicolo, non c'è più l'obbligo di effettuare tagliandi e riparazioni ordinarie presso un concessionario ufficiale della casa produttrice.
Tutti i tagliandi di verifica previsti dal libretto di manutenzione (compreso il primo, riguardo al quale molti automobilisti sono ancora convinti di doversi rivolgere al concessionario) e le riparazioni ordinarie possono quindi essere eseguiti anche presso autoriparatori indipendenti, a patto che questi rispettino alcune semplici ma fondamentali regole:

  • utilizzo esclusivo di ricambi di qualità equivalente all’originale (ovvero ricambi con la medesima qualità di quelli originali ma non prodotti secondo le specifiche tecniche e gli standard di produzione della casa madre del veicolo). Il Regolamento (UE) n. 461/2010 (ex decreto Monti) conferisce a questo tipo di pezzi di ricambio esattamente la stessa dignità di quelli originali;
  • scrupoloso rispetto di una serie di precise istruzioni e di accurate procedure dettate dalla stessa casa madre del veicolo per la sua corretta manutenzione e riparazione,
  • corretta documentazione degli interventi e dei controlli effettuati (timbro sul libretto di manutenzione).

Si riporta, di seguito, il testo del punto (19) e del punto (20) del Regolamento (UE) n°461/2010 della Commissione, datato 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, che sostituisce, appunto, il regolamento n°1400/2002.

(19) [...omissis...]. Per quanto riguarda gli accordi verticali per la distribuzione di pezzi di ricambio e per la fornitura di servizi di riparazione e di manutenzione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a partire dal 1° giugno 2010, in modo da continuare a garantire un'adeguata tutela della concorrenza sui mercati dei servizi di assistenza post-vendita per autoveicoli.

(20) La commissione controllerà regolarmente l'evoluzione del settore automobilistico e prenderà adeguate misure correttive qualora emergano problemi di concorrenza tali da nuocere ai consumatori o sul mercato della distribuzione di autoveicoli nuovi o su quello della fornitura di pezzi di ricambio o su quello dei servizi di assistenza post-vendita per autoveicoli.

IPS Parts produce pezzi di ricambio conformi ai requisiti delle parti di ricambio per autoveicoli secondo il disposto del Regolamento (UE) n° 461/2010 come riportato nei suoi capi II e III. Segue quindi la comunicazione ufficiale, scaricabile liberamente, con cui IPS Parts srl garantisce la corrispondenza dei suoi prodotti ai requisiti stabiliti dalle più recenti normative europee.

 

 

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